Testamento biologico – presentazione

Presentazione in aula della 13-14_Mozione Testamento Biologioco:
La Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, approvata dal Consiglio d’Europa ad Oviedo nel 1997 e ratificata dall’Italia ha affermato, all’articolo 5, che qualsiasi intervento medico non può essere effettuato senza il consenso della persona. Anche il codice di deontologia medica adottato dalla FNOMCeO (Federazione nazionale dei medici chirurghi e odontoiatri) precisa (all’articolo 33) il diritto del malato a ricevere la più idonea informazione da parte del medico, affermando altresì, all’articolo 38, testualmente: il medico deve attenersi, (…omissis) , alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi, e di agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della stessa.
Sempre nello stesso articolo: il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato
Teniamo conto che, il rapporto laico vero e consapevole, è quello reciproco e sullo stesso piano tra medico e paziente
“Non è quindi vero quanto sostenuto da chi afferma che il medico abbia pieni poteri sul corpo del malato, visione antica e paternalistica del rapporto medico – paziente, Invece è un rapporto di parita’ e dove la decisione ultima spetta in autodeterminazione e in piena coscienza al paziente che dispone del proprio corpo in autonomia e in piena coscienza, proprio come recita l’articolo 9 della Convenzione di Oviedo tenendo conto in ultima istanza delle volonta’ comunque espresse dal paziente in precedenza, alle quali il medico è vincolato e il cui unico discrimine puo’ essere il bene del paziente.”
Qualora il progresso scientifico metta a disposizione dell’attuale malato nuovi protocolli di cura validati dalla comunita’ scientifica (…il caso di bella -stamina è un “rimedio” NON validato dai trial clinici per es) .il medico non può non proporli per tentare di ripristinare la salute e ottenere comunque un miglioramento della patologia in atto.
L’autodeterminazione allora sarà, sì, un valore rispettato, perché il bene e la volontà del paziente è prevalente su qualsiasi altra considerazione e Il rifiuto delle cure dovrebbe avere cioè effetti giuridici vincolanti se formulato da persona cosciente.anche in un momento precedente e non contestuale a quello in cui le cure devono essere prestate ( ed è proprio per questo che si istituisce il registro!)
Nessuno puo’ tenere in vita forzatamente un individuo destinato a morire, ma neanche abbreviarne volutamente la vita. Occorre, invece, rispettarne sempre la fine naturale. Ma occorre dire chiaramente che, quando la morte si annuncia come imminente ed inevitabile, si può in scienza e coscienza rinunciare a trattamenti che porterebbero soltanto ad un prolungamento precario, penoso e poco dignitoso della vita.
La rinuncia a mezzi sproporzionati, inutili e dannosi, non equivale al suicidio o all’eutanasia, ma esprime piuttosto l’accettazione pienamente consapevole della condizione umana di fronte alla morte. (concetto stupendo Luca!)
ll diritto di libertà della persona, per quanto attiene alle scelte relative alle cure, incontra oggettive limitazioni nelle circostanze in cui la persona venga a perdere la capacità di decidere ovvero di esprimere le proprie decisioni.
Proprio per garantire il diritto al consenso informato, anche in questi casi, si è reso necessario prevedere uno strumento nuovo che consenta alla persona, finché si trova nel possesso delle sue facoltà mentali, di dare disposizioni anticipate (è la chiave della mozione!) per l’eventualità e per il tempo nel quale tali facoltà fossero gravemente scemate o scomparse.
La proposta di delibera in oggetto si prende carico proprio di questo caso, tuttora in carenza di una adeguata Legislazione nazionale a cui fare riferimento. Sono stati all’attenzione di tutti i casi nazionali che hanno attivato l’attenzione, anche del grande pubblico, su un argomento come questo ricco di implicazioni etiche e sociali, in particolare il caso di Eluana Englaro e quello di Piergiorgio Welby.
A prescindere da quello che ognuno di noi può pensare e liberamente ritenere giusto sull’argomento, e delle convinzioni e delle considerazioni di carattere etico e religioso, troviamo in ultima istanza utile, come componenti di questo consilio di chiedere di istituire un registro pubblico nel quale vengano depositati in forma scritta e in ordine cronologico gli atti di quei cittadini che ritengano loro diritto avvalersi della facolta’ di lasciare indicazioni in merito al loro trattamento sanitario nell’eventualita’ di non essere, in un futuro, nelle condizioni di poter liberamente e compiutamente esprimere la loro volonta’ a tale merito.
Ci siamo ispirati nella compilazione di questo atto a documenti prodotti in numerose altre consiliature italiane e che costituisco la base del provvedimento al vostro esame, deliberazioni necessarie anche In attesa di una legge nazionale che regoli la materia.
Infatti è in atto, in molti comuni italiani, la raccolta della dichiarazione anticipata di trattamento dei cittadini residenti nel territorio interessato.
Come promotori di questa iniziativa vogliamo chiarire che questi atti non eludono e non anticipano le future iniziative legislative, ma sono l’azione necessaria e propedeutica proprio perché, in caso di bisogno, non sia necessario ricostruire, a posteriori, le volontà dell’interessato, quando a livello Nazionale verrà promulgata una legge che regoli la materia in oggetto.
Crediamo che il diritto imprescindibile della persona alla cura non debba prescindere in un ottica di laicita e di consapevolezza dal diritto della persona ad autodeterminarsi e a decidere consapevolmente di aderire o non aderire a trattamenti sanitari che per le proprie convinzioni morali ed etiche possano configurare lesione o accanimento sulla propria persona, crediamo che questa volontà non possa essere affidata al caso o a situazioni contingenti sulle quali non si possa coscientemente e prevedibilmente agire (optimae!)
Pertanto chiediamo col presente atto che venga istituito tale registro, depositato presso gli uffici dell’anagrafe e in cui vengano registrati cronologicamente e depositati in copia gli atti olografi dei testatari che vogliano avvalersi di detta facoltà.
La mozione in oggetto prevede che il testatario presenti l’atto o di persona, identificandosi tramite idoneo documento di identita’ o dotando di valida delega scritta e sottoscritta una persona di sua fiducia, e accompagnato dalle persone di sua fiducia che liberamente scegliera’ e che si faranno garanti dell’autenticita’ dell’atto e del suo deposito presso gli uffici comunali.
Come spiegato nella parte dispositiva dell’atto ognuno dei fiduciari o tutori che si presenterà agli uffici comunali riceverà contestualmente copia conforme dell’atto del quale diventa garante dell’esecutività. La registrazione è nominativa e dell’atto depositato potra’ essere fatta richiesta al momento della sua effettività dal testatario, dal tutore registrato o da chi nei termini di legge ne abbia diritto.
Chiediamo inoltre come completamento integrazione ed opportuno corollario al provvedimento che, e nel quadro di una più consapevole fruizione delle cure e dei ritrovati che modernamente la scienza medica mette a disposizione, vengano create le opportune sinergie diffondendo al cittadino una adeguata informazione e preparazione a temi quali la malattia, la palliazione e il fine vita temi topici in un quadro di progressivo invecchiamento della popolazione e ad una conseguente e aumentata richiesta dei servizi legati alla disabilità, all’assistenza, alla cura di una popolazione sempre piu anziana, anche in collaborazione con i professionisti e le realtà territoriali del volontariato e della societa’ civile, che si fanno già carico del problema.
Riteniamo importante infine che con questo provedimento vengano tutelate anche la volontà e l’opinione di chi su questi argomenti sensibili, eticamente sensibili, ha una visione laica e aconfessionale. Grazie
Luca Ceruti Movimento 5 Stelle COMO